MOCA è l’acronimo di “Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti”:  nello specifico si intendono, quindi, tutti i gli oggetti e i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari lungo tutta la filiera industriale, dalla fase di produzione, alla fase di somministrazione e consumo finale.

Ad esempio, fanno parte dei MOCA:

  • contenitori per il trasporto dei prodotti alimentari,
  • recipienti, utensili da cucina, posate e stoviglie,
  • macchinari per la trasformazione degli alimenti,
  • macchinari da imballaggio,
  • imballaggi primari.

Capirai bene che i prodotti che richiedono la dichiarazione di conformità MOCA sono molto differenti fra loro e appartengono a diverse categorie. Devono però sottostare alle stesse normative nazionali ed europee sulla Sicurezza Alimentare, rispettandone i requisiti, per ridurre al minimo la migrazione delle particelle del MOCA sul prodotto alimentare, evitandone l’eventuale assorbimento.

L’entità di tale, possibile, contaminazione dipende dalla natura e dalla composizione del materiale a contatto con l’alimento, dalla natura dell’alimento stesso, dal tempo e dalla temperatura di contatto e dalla dimensione della superficie di contatto (esposizione).

La normativa di riferimento 

I MOCA sono disciplinati sia da regolamenti europei che da provvedimenti nazionali. Nell’Unione Europa esistono una serie di requisiti legali e forme di controllo da rispettare, per favorire la libera circolazione delle merci garantendo la sicurezza dei MOCA. 

A livello comunitario, la norma alla quale fare principalmente riferimento è il Regolamento (CE) n. 1935/2004. Esso stabilisce i principi generali di sicurezza per i materiali a contatto con gli alimenti, specificando che: 

  • essi non devono rilasciare componenti negli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana;
  • non devono comportare una modifica inaccettabile nella composizione, nel gusto e nell’odore degli alimenti;
  • vi è la possibilità di adottare misure UE aggiuntive per specifici materiali – come il Regolamento (UE) n. 10/2011 per la plastica;
  • esistono regole speciali per i materiali attivi e intelligenti, non concepiti per essere inerti – Regolamento (CE) n. 450/2009;
  • il Regolamento prevede le procedure da seguire per le valutazioni di sicurezza delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di MOCA;
  • si prevede un’estensione del Sistema di allerta rapido – RASFF – da utilizzare anche per questi materiali;
  • il Regolamento prevede le regole sull’etichettatura, con indicazioni sul loro impiego – ad esempio bottiglia da vino, macchina da caffè o cucchiaio da minestra – oppure tramite riproduzione del simbolo MOCA – esclusivamente il marchio bicchiere/forchetta; 
  • viene definita nello specifico la documentazione per dimostrare la conformità e la rintracciabilità

Inoltre, per quanto riguarda le procedure di fabbricazione di MOCA, si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 2023/2006. Questo disciplina le buone pratiche di fabbricazione – Good Manufacturing Practice – GMP – che si applicano a tutte le fasi del processo.

Quando non esistono norme UE specifiche, i regolamenti comunitari possono essere integrati da misure nazionali stabilite dagli Stati membri.

Dichiarazione di conformità MOCA

La Dichiarazione MOCA serve, in parole povere, a dichiarare che il prodotto rispetta i requisiti obbligatori della sicurezza alimentare. Contiene informazioni specifiche di composizione dei materiali e alle possibilità di impiego e rappresenta una vera assunzione di responsabilità da parte del soggetto che la emette, sulla conformità di quello che produce o commercializza.

Risulta quindi fondamentale per scegliere il MOCA adatto al prodotto alimentare con il quale entrerà in contatto e, proprio per questa sua importanza, si tratta di una dichiarazione obbligatoria

In realtà sarebbe più corretto parlare di dichiarazioni MOCA perché, ogni soggetto coinvolto nella filiera produttiva rilascia la propria dichiarazione per chi si occupa della fase successiva e riceve una dichiarazione di conformità dall’azienda che si occupa della fase precedente. 

Proprio per questo ogni dichiarazione possiede, quindi, un contenuto diverso e peculiare. 

Poiché vengono emesse diverse Dichiarazioni lungo tutta la filiera, il concetto di “rintracciabilità” diventa fondamentale. Secondo il Regolamento 1935/2004/CE art.2, si tratta della possibilità poter ricostruire e seguire il percorso dei MOCA lungo tutte le fasi di lavorazione, trasformazione e distribuzione. 

Essa che deve essere garantita in tutte le fasi per agevolare il controllo della filiera, l’attribuzione delle responsabilità, il ritiro di prodotti difettosi, la diffusione delle informazioni da dare ai consumatori.

Gli Operatori economici devono quindi dotarsi di sistemi di gestione e procedure che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e le sostanze e i prodotti utilizzati nella loro lavorazione.

Dichiarazione o certificazione MOCA: facciamo chiarezza

Può capitare che, nell’ambito della filiera dei MOCA, si utilizzi impropriamente il termine “Certificazione” riferendosi alla “Dichiarazione”.

Facciamo chiarezza: 

  • La Dichiarazione di conformità sui MOCA è un obbligo previsto dalla normativa vigente in materia.
  • La certificazione MOCA, invece, non è riconosciuta come standard internazionale e, come altre certificazioni di prodotto o di sistemi di gestione, ha carattere volontario e deve essere verificata da enti di terza parte.

La Dichiarazione di Conformità MOCA rientrerà quindi all’interno di un eventuale processo di certificazione, ma costituisce sempre documentazione a sé stante e non sostituibile da eventuali certificati.

Cosa deve contenere? 

La Dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti elementi:

  • esplicito riferimento alla normativa vigente (Regolamento 1935/2004/CE ed eventuali specifiche norme in riferimento al materiale oggetto di dichiarazione – plastica, vetro ecc);
  • indicazioni sull’identità del produttore (Ragione sociale e dati di contatto);
  • indicazioni sull’identità dell’importatore (che rappresenta il destinatario del materiale);
  • indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso (denominazione commerciale, nome o altre informazioni di identificazione)
  • presenza di codice identificativo o numero della dichiarazione che consente di stabilire in modo univoco la relazione tra la dichiarazione e i singoli lotti del medesimo materiale;
  • lingua del documento comprensibile per il cliente utilizzatore (nella lingua del paese dell’importatore ovvero dell’operatore a valle)
  • informazioni pertinenti l’uso ed eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto ecc.) le sostanze di composizione e soggette a limitazioni o restrizioni o agli additivi “a doppi uso”;
  • tipologia di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è adeguato per essere destinato a venire a contatto;
  • data di compilazione;
  • firma dell’Operatore economico o del soggetto delegato.

Qualora si trattasse di materiali e/o oggetti di plastica riciclata, la Dichiarazione di Conformità deve inoltre contenere esplicito riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE del processo medesimo.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 29/2017, sono state definite le sanzioni previste, in Italia, per la violazione del regolamento sui Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti, le quali possono arrivare fino a 80 mila euro di multa per produttori, trasformatori o distributori di MOCA.

Chi deve redigere la dichiarazione MOCA? 

In base al Regolamento (CE) n. 1935/2004, la responsabilità di emettere la dichiarazione di conformità è dell’operatore economico, definito come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento stesso nell’impresa posta al suo controllo”.

Hanno, di conseguenza, l’obbligo di rilasciare la Dichiarazione di Conformità, essendo soggetti alla normativa di riferimento, diversi operatori:

  • importatori che da paesi extra UE immettono sul mercato dell’Unione Europea sostanze, semilavorati o prodotti finiti;
  • produttori di materiali intermedi o semilavorati destinati a essere trasformati in prodotti finiti;
  • produttori di sostanze destinate a essere utilizzate per la produzione di MOCA;
  • produttori di prodotti finiti – bottiglie e contenitori vari – come i “trasformatori”, che creano il packaging dalla materia prima, o gli “assemblatori” di MOCA, che li compongono da più materiali – ad esempio con contenitore in tetrapak multistrato e tappo di plastica.

Invece, gli utilizzatori finali – ad esempio, rivenditori di alimenti, attività di catering e ristorazione – devono chiedere la Dichiarazione ai propri fornitori e conservarla per eventuali controlli.