All’interno della Direttiva Macchine 2006/42/CE, il documento europeo che stabilisce i requisiti di sicurezza necessari per la messa in commercio di un macchinario, troviamo una sezione dedicata alla differenza tra Macchine e Quasi Macchine, indispensabile per ottenere la marcatura CE in maniera corretta.

Macchine e Quasi Macchine hanno infatti delle similitudini, ma non possono essere equiparate né per la modalità di funzionamento, né per la documentazione necessaria per l’una o l’altra categoria.

Queste differenze sono raccolte nell’articolo 12 e nell’articolo 13 della Direttiva Macchine; di seguito esploreremo le caratteristiche di una o dell’altra, così da capire meglio a quale categoria può appartenere un determinato prodotto.

Cosa si intende per macchina nella Direttiva Macchine?

Il punto a) dell’articolo 2 della Direttiva Macchine identifica una macchina secondo questa definizione:

  • insieme equipaggiato o da equipaggiare di componenti che svolgono un’azione motoria diversa da quella umana o animale, con almeno uno di questi componenti mobile, collegati tra loro in maniera sicura per svolgere un compito preciso.

A questo concetto, i punti successivi aggiungono altre specifiche che possono far parte di una macchina propriamente detta:

  • insieme di componenti a cui manca il collegamento al sito di impiego o alla fonte di energia;
  • insieme di componenti a cui manca l’allaccio alla fonte di energia e che funziona quando installato su un mezzo di trasporto;
  • insieme di componenti con le caratteristiche dei due punti precedenti, che necessitano in più di un ulteriore collegamento ad altre macchine per funzionare; 
  • insieme di componenti con almeno un componente mobile, azionato meccanicamente dalla forza umana, destinato al sollevamento pesi. 

Per macchina si intende quindi anche un macchinario che svolge la sua funzione quando connesso ad altri macchinari, o che va abbinato a un mezzo di trasporto per essere attivato.

Il punto centrale che aiuta a definire la macchina resta comunque la sua funzione, il compito da svolgere per il quale è stata costruita.

Quasi Macchina nella Direttiva Macchine

Riprendiamo l’ultimo concetto per introdurre la definizione di Quasi Macchina: la Macchina si distingue perché ha un’applicazione ben determinata e precisa, mentre la Quasi Macchina non può svolgere un compito in completa autonomia.

Una quasi macchina può funzionare solo se collegata ad un’altra macchina, ad un’altra quasi macchina o un apparecchio esterno; diversamente, da sola non può svolgere alcuna attività in maniera autonoma.

In merito ai certificati di sicurezza e alla marcatura CE, la quasi-macchina non può ricevere la marcatura in quanto dispositivo non completo. Allo stesso modo, non può ottenere la dichiarazione di conformità, in quanto mancante di molte parti che costituiscono una macchina completa dei requisiti di sicurezza.

Trattandosi comunque di un prodotto che va assemblato o integrato ad altre macchine, la Quasi Macchina va valutata secondo criteri specifici di sicurezza che rientrano nella dichiarazione di incorporazione.

Le caratteristiche che permettono l’approvazione e l’uso di una Quasi Macchina, secondo il principio di sicurezza, fanno parte della Dichiarazione Parziale di Conformità: la valutazione viene effettuata entro i limiti dei componenti di una quasi macchina, senza prendere in considerazione le classiche misure di sicurezza che si applicano per le macchine complete.

Macchine vs Quasi Macchine: adempimenti legislativi

Riepilogando: quali documenti occorrono per poter utilizzare, secondo la legge, una Macchina o una Quasi Macchina in sicurezza?

Per le macchine bisogna disporre di:

  • fascicolo tecnico;
  • dichiarazione di conformità;
  • manuale di istruzioni;
  • marcatura CE.

Per una quasi macchina sarà invece necessario produrre altro tipo di documentazione tecnica:

  • documenti pertinenti alle quasi macchine, come indicato nell’allegato VII b all’articolo 13 della Direttiva Macchine;
  • dichiarazione di incorporazione;
  • istruzioni per l’assemblaggio.

Come anticipato, non trattandosi di una macchina completa, non può disporre del marchio CE.

Un dettaglio da non trascurare nella Direttiva Macchine riguarda i principi di sicurezza di un dispositivo o di un mezzo: si richiamano, infatti, i requisiti applicati, non quelli applicabili, nella distinzione tra macchine e quasi macchine.

Questo snodo è centrale nella valutazione del rischio, nella dichiarazione di conformità e nelle responsabilità della macchina o della quasi macchina da parte del fabbricante o di chi acquista una quasi macchina per integrare un sistema esterno alla propria macchina.

Un produttore può infatti, in fase progettuale, identificare più dispositivi di sicurezza e soddisfare diversi requisiti, ma il valore legale e la responsabilità saranno attribuiti solo a quelli realmente utilizzati e integrati dall’utilizzatore della Quasi Macchina all’interno della Macchina complessiva.

Di fatto, secondo la legge, chi integra e utilizza una macchina o una quasi macchina è l’unico responsabile, a livello legale, della sicurezza del prodotto: è suo l’obbligo di ottenere le dichiarazioni di conformità, di accertarsi dei requisiti di sicurezza e di mettere in sicurezza la macchina qualora alcuni criteri non fossero rispettati.

Attenzione, quindi, ad ottenere tutte le informazioni di sicurezza precise e dettagliate sulle Quasi Macchine, in modo che ogni utilizzatore della Quasi Macchina possa definire tutti i criteri di sicurezza al meglio ed evitare incidenti a cose o a persone.