Importanti cambiamenti legislativi per gli importatori di macchine industriali, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1020 diventato operativo dal 16 luglio 2021.

Destinatari del regolamento sono tutti quegli operatori incaricati dell’importazione di macchine; si intendono, con il termine di operatori, tutte le realtà economiche che utilizzano, sia per uso produttivo che commerciale, macchine industriali all’interno della loro attività.

Chi sono gli importatori? Secondo il regolamento (UE) 2019/2020, le figure individuate come possibili importatori di macchine sono essenzialmente quattro:

  • i fabbricanti, con residenza in territorio estero;
  • gli importatori, quindi aziende che acquistano macchine da fabbricanti esterni all’Unione Europea e le importano all’interno del territorio;
  • i fornitori di servizi di logistica, come i corrieri;
  • i mandatari, ossia i rappresentanti autorizzati dal fabbricante ufficiale.

Il ruolo dell’importatore

Perché è così importante definire l’importatore di un prodotto e la sua responsabilità?

Oltre agli obblighi economici e commerciali, come ad esempio le tasse da pagare, gli importatori di un macchinario hanno in loro capo la responsabilità civile di ogni incidente che può occorrere per l’uso di un macchinario non a norma con la Direttiva Macchine.

In questo articolo abbiamo visto come la Direttiva Macchine serva proprio a prescrivere i requisiti minimi di sicurezza che ogni macchinario utilizzato in territorio europeo deve rispettare.

Anche i prodotti importati dall’estero, non sottoposti alla Direttiva Macchine, hanno comunque l’obbligo di rispettare questi principi di sicurezza. 

Ecco perché, se il fabbricante non ha predisposto una sicurezza sufficiente per l’ottenimento del marchio CE, sta all’importatore assicurarsi che il macchinario sia conforme alle prescrizioni del suo paese di appartenenza.

Chiunque immetta sul mercato un prodotto proveniente da un paese extra UE, ne diventa l’importatore. L’importatore ha l’obbligo di svolgere tutti i compiti indicati nell’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento UE 2019/2020, tra cui: 

  • verificare l’esistenza della dichiarazione UE di conformità, o di una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica (manuale d’uso);
  • fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria su eventuale richiesta all’autorità di vigilanza sul mercato, in una lingua facilmente comprensibile;
  • informare le autorità di vigilanza del mercato sulla possibile esistenza di un rischio connesso all’uso del prodotto o del macchinario.

Unica eccezione per l’importatore, riguardo a questi obblighi, è costituita dalla presenza di un mandatario, ossia un rappresentante autorizzato direttamente dal fabbricante estero, che individua in territorio europeo una persona incaricata di svolgere tutti i compiti elencati nell’articolo 4.

Il rappresentante è detto “mandatario” proprio perché esegue dei compiti su mandato del fabbricante. La copia ufficiale del mandato va consegnata alle autorità competenti, su loro richiesta, in una lingua dell’Unione stabilita dalla stessa autorità.

Responsabilità dell’importatore

Cosa succede se il macchinario non ha una dichiarazione di conformità adeguate alle richieste indicate nella Direttiva Macchine?

Non è necessario rinunciare all’acquisto o alla commercializzazione del macchinario. Può sempre rientrare a far parte dell’attrezzatura di un’azienda, a patto che vengano prima corretti o minimizzati quei rischi che non trovano coerenza nei requisiti essenziali per la sicurezza.

In altre parole, è l’importatore stesso a diventare responsabile della sicurezza del macchinario. Può revisionare il prodotto per limitare al massimo i rischi, e, quando questo non è del tutto possibile, deve obbligatoriamente indicare i rischi residui all’interno del manuale di istruzioni, completando la documentazione tecnica da fornire agli operatori. 

Tale responsabilità si esplica, nella pratica, nell’apposizione dei dati dell’importatore accanto a quelli del fabbricante. Se hai acquistato macchinari da un rappresentante, per conto di un produttore estero, avrai notato che sono indicati anche i dati del fabbricante sul prodotto, sull’imballo, su un documento di accompagnamento come la dichiarazione di conformità o sul pacco di trasporto.

Questi dati riportano sia l’indirizzo postale che un sito web, un numero di telefono o altri riferimenti per facilitare il contatto con l’importatore.

Macchine, ma non solo 

Oltre alle macchine e alle semi-macchine, i cui requisiti essenziali di sicurezza sono indicati nella Direttiva Macchine 2006/42/CE, le disposizioni del regolamento entrato in vigore a luglio riguardano anche le direttive destinate a:

  • apparecchi e sistemi da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive (direttiva 2014/34/UE);
  • materiale elettrico da adoperarsi entro limiti di tensione predefiniti (direttiva 2014/35/UE).

Indichiamo, infine, che il ruolo dell’importatore non è molto approfondito nella Direttiva Macchine 2006/42/CE, ma lo è sia nel regolamento UE 2019/2020 che nel nuovo Regolamento Macchine 2021.